LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I PRIVATI

Con il decreto legge n. 35/2005 sono state varate nuove agevolazioni fiscali (valide dal 17 marzo 2005) per chi vuole essere solidale con le ONLUS, le organizzazione non lucrative di utilità sociale, fra cui gli “Amici del Fegato-ONLUS”.
Questo decreto è stato convertito nella legge 80/05 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005.
Gli “Amici del Fegato” considerano questa legge un’opportunità importante, che finalmente produce effetti positivi per i suoi donatori e incentiva le donazioni anche alla nostra ONLUS, che potrà così disporre di maggiori risorse da destinare alla ricerca scientifica verso la cura delle malattie del fegato

  • detrarre dall’Irpef il 19% dell’importo di 2.000 Euro (interamente detraibile in quanto sotto il limite massimo previsto di 2.065.83 Euro) ottenendo uno sconto fiscale pari a 380 Euro (art.13 del Dlgs 460/ 97);
  • sottrarre dall’imponibile fiscale l’erogazione compatibilmente con i limiti previsti dall’art. 14 della nuova legge (80/2005). In questo caso, l’erogazione liberale in denaro risulterà deducibile nel limite corrispondente al 10% del reddito complessivo, cioè nella misura di 2.000 Euro.

Nel caso di un contribuente con un reddito pari a 45.000 Euro e che effettua una donazione da 5.000 Euro per valutare quale delle disposizioni conviene di più occorre fare i seguenti calcoli:

  • vecchie disposizioni: detrazione Irpef del 19% sull’importo di 2.065,83 Euro (limite massimo previsto, e quindi non sui 5.000 Euro effettivi di donazione). Il contribuente ottiene uno sconto effettivo pari a 392,51 Euro;
  • nuove disposizioni: il donatore può scontare dall’imponibile un importo massimo di 4.500 (il 10% di 45.000) con un beneficio reale pari a 1.755 Euro (ossia il 39% di 4.500, dove il 39% è l’aliquota marginale applicata ai redditi oltre i 33.500 Euro). Il nuovo sconto risulta decisamente più conveniente di quello previsto dalle vecchie disposizioni.

    La misura effettiva del beneficio fiscale dipende dall’aliquota marginale del contribuente.

    Telethon suggerisce ai donatori di rivolgersi ad esperti di propria fiducia, in fase di dichiarazione dei redditi, per valutare la fiscalità più conveniente da applicare.

 

Ecco cosa recita la nuova legge (80/05) a proposito della deducibilità delle donazioni delle persone fisiche (privati cittadini):

Art. 14 “Le liberalità in denaro (…) erogate da persone fisiche (…) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (….) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui”

In alternativa

rimangono valide le vecchie disposizioni previste dall’art.13 del Dlgs 460/ 97, secondo cui le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato a favore delle Onlus fino a un massimo di 2.065,83 euro (art. 13 bis, comma 1 lettera i-bis del D.p.r. 917/86). Per donazioni di importo maggiore, la detrazione sarà comunque calcolata sulla cifra massima di 2.065,83 euro (Ndr. la detrazione potrà quindi raggiungere un massimo di 392,51 euro).

“Importante: Le agevolazioni fiscali sono consentite a condizione che il versamento delle donazioni in denaro sia eseguito tramite uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carta di credito e di debito, carta prepagata, assegno bancario e circolare”

PER SAPERNE DI PIÙ

Un privato che ha reddito imponibile di 20.000 Euro e che effettua una donazione di 2.000 Euro a Telethon può alternativamente:

 

LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE AZIENDE

Con il decreto legge n. 35/2005 sono state varate nuove agevolazioni fiscali (valide dal 17 marzo 2005) per chi vuole essere solidale con le ONLUS, le organizzazione non lucrative di utilità sociale, fra cui gli Amici del Fegato ONLUS.
Questo decreto è stato convertito nella legge 80/05 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005.
Gli Amici del Fegato considerano questa legge un’opportunità importante, che finalmente produce effetti positivi per i suoi donatori e incentiva le donazioni alla nostra ONLUS, che potrà così disporre di maggiori risorse da destinare alla ricerca scientifica verso la cura delle malattie del fegato.

Ecco cosa recita la nuova legge (80/05) a proposito della deducibilità delle donazioni dei soggetti IRES:

Art. 14
“Le liberalità in denaro (…) erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (….) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui”

In alternativa

per i titolari di reddito s’impresa, “resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 100, comma 2. lettera H del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/86)”, secondo cui le donazioni non superiori ai 2.065,83 euro possono essere dedotte nel totale, mentre le donazioni superiori ai 2.065,83 euro possono essere dedotte fino al 2% del reddito di impresa dichiarato.

“Importante: Le agevolazioni fiscali sono consentite a condizione che il versamento delle donazioni in denaro sia eseguito tramite uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carta di credito e di debito, carta prepagata, assegno bancario e circolare”

 IN QUALI CASI CONVIENE APPLICARE LA NUOVA LEGGE

 

Calcolo dell’importo deducibile delle erogazioni per i soggetti IRES (in Euro) con la legge 80/05

Reddito al lordo della liberalità (donazioni) (A)Liberalità (B)Reddito al netto della liberalità (C=A-B)Importo deducibile della liberalitàNote

150.000

10.000

140.000

10.000

10.000 minore del 10% di “C”

 

150.000

15.000

135.000

13.500

(corrisponde al limite del 10%)

700.000

70.000

630.000

63.000

63.000 è il valore minimo tra il 10% e 70.000

800.000

80.000

720.000

70.000

70.000 è il limite massimo di deducibilità

IN QUALI CASI CONVIENE APPLICARE LE VECCHIE DISPOSIZONI 

La nuova legge prevede la facoltà (per il donatore “soggetto IRES”) di applicare le vecchie disposizioni relative ai limiti di deducibilità delle erogazioni (art 100, c 2, DPR 917/86, TUIR). Questa facoltà risulta più vantaggiosa da applicare per le aziende con redditi complessivi che superano i 3,5 milioni di Euro, le quali possono dedurre un importo superiore ai 70.000.
In altri casi, per le aziende con redditi modesti o negativi, può essere utile l’applicazione del limite assoluto previsto in 2.065,83 per donazioni rivolte alle ONLUS.

NB: Per le tabelle sopra elencate, gli “Amici del Fegato” hanno preso spunto dalla “Guida + Dai – Versi” (pag. 21) edita da Vita in collaborazione con StudioUno (www.quinonprofit.it).