LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I PRIVATI |
Con il decreto legge n. 35/2005 sono state varate nuove agevolazioni fiscali (valide dal 17 marzo 2005) per chi vuole essere solidale con le ONLUS, le organizzazione non lucrative di utilità sociale, fra cui gli “Amici del Fegato-ONLUS”.
Nel caso di un contribuente con un reddito pari a 45.000 Euro e che effettua una donazione da 5.000 Euro per valutare quale delle disposizioni conviene di più occorre fare i seguenti calcoli:
Ecco cosa recita la nuova legge (80/05) a proposito della deducibilità delle donazioni delle persone fisiche (privati cittadini): Art. 14 “Le liberalità in denaro (…) erogate da persone fisiche (…) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (….) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui” In alternativa rimangono valide le vecchie disposizioni previste dall’art.13 del Dlgs 460/ 97, secondo cui le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato a favore delle Onlus fino a un massimo di 2.065,83 euro (art. 13 bis, comma 1 lettera i-bis del D.p.r. 917/86). Per donazioni di importo maggiore, la detrazione sarà comunque calcolata sulla cifra massima di 2.065,83 euro (Ndr. la detrazione potrà quindi raggiungere un massimo di 392,51 euro). “Importante: Le agevolazioni fiscali sono consentite a condizione che il versamento delle donazioni in denaro sia eseguito tramite uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carta di credito e di debito, carta prepagata, assegno bancario e circolare” Un privato che ha reddito imponibile di 20.000 Euro e che effettua una donazione di 2.000 Euro a Telethon può alternativamente: |
LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE AZIENDE |
Con il decreto legge n. 35/2005 sono state varate nuove agevolazioni fiscali (valide dal 17 marzo 2005) per chi vuole essere solidale con le ONLUS, le organizzazione non lucrative di utilità sociale, fra cui gli Amici del Fegato ONLUS. Art. 14 In alternativa per i titolari di reddito s’impresa, “resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 100, comma 2. lettera H del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/86)”, secondo cui le donazioni non superiori ai 2.065,83 euro possono essere dedotte nel totale, mentre le donazioni superiori ai 2.065,83 euro possono essere dedotte fino al 2% del reddito di impresa dichiarato. “Importante: Le agevolazioni fiscali sono consentite a condizione che il versamento delle donazioni in denaro sia eseguito tramite uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carta di credito e di debito, carta prepagata, assegno bancario e circolare” |
IN QUALI CASI CONVIENE APPLICARE LA NUOVA LEGGE |
Calcolo dell’importo deducibile delle erogazioni per i soggetti IRES (in Euro) con la legge 80/05 | ||||
Reddito al lordo della liberalità (donazioni) (A) | Liberalità (B) | Reddito al netto della liberalità (C=A-B) | Importo deducibile della liberalità | Note |
150.000 | 10.000 | 140.000 | 10.000 | 10.000 minore del 10% di “C”
|
150.000 | 15.000 | 135.000 | 13.500 | (corrisponde al limite del 10%) |
700.000 | 70.000 | 630.000 | 63.000 | 63.000 è il valore minimo tra il 10% e 70.000 |
800.000 | 80.000 | 720.000 | 70.000 | 70.000 è il limite massimo di deducibilità |
IN QUALI CASI CONVIENE APPLICARE LE VECCHIE DISPOSIZONI La nuova legge prevede la facoltà (per il donatore “soggetto IRES”) di applicare le vecchie disposizioni relative ai limiti di deducibilità delle erogazioni (art 100, c 2, DPR 917/86, TUIR). Questa facoltà risulta più vantaggiosa da applicare per le aziende con redditi complessivi che superano i 3,5 milioni di Euro, le quali possono dedurre un importo superiore ai 70.000. NB: Per le tabelle sopra elencate, gli “Amici del Fegato” hanno preso spunto dalla “Guida + Dai – Versi” (pag. 21) edita da Vita in collaborazione con StudioUno (www.quinonprofit.it). |