STATUTO
Articolo 1 – Costituzione
E’ costituita l’associazione civile, non avente fine di lucro, denominata AMICI DEL FEGATO – ONLUS” “ITALIAN LIVER TRUST – ONLUS con sede in Mirandola (Modena) – via Fogazzaro, 1, c.a.p. 41037 presso i locali siti all’interno dell’Ospedale Civile S. Maria Bianca. La associazione potrà anche essere indicata con la abbreviazione “AMICI DEL FEGATO ONLUS” sul territorio italiano e “Italian Liver Trust Onlus”. L’associazione AMICI DEL FEGATO ONLUS è una libera associazione culturale, scientifica e sociale, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo, regolata dall’atto di costituzione e dal presente Statuto.
Articolo 2 – Scopi
L’Associazione AMICI DEL FEGATO ONLUSnon ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, attraverso la prestazione di servizi (a beneficio sia di soggetti terzi o di soci dell’associazione affetti da patologie) nei seguenti campi:
a. assistenza sanitaria per la cura delle malattie del fegato e delle vie biliari o di altre malattie che coinvolgano il fegato e le vie biliari, anche secondariamente;
b. assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone affette da malattie del fegato e delle vie biliari o di altre malattie che coinvolgano il fegato e le vie biliari, anche secondariamente, e delle loro famiglie;
c. istruzione nel campo della ricerca, diagnosi e cura delle malattie del fegato e delle vie biliari o di altre malattie che coinvolgano il fegato e le vie biliari, anche secondariamente;
d. formazione di personale sanitario a favore di persone svantaggiate e/o preparazione di personale specializzato, che operi all’interno dell’organizzazione, per la cura delle malattie del fegato e delle vie biliari o di altre malattie che coinvolgano il fegato e le vie biliari, anche secondariamente;
e. attività di ricerca scientifica connessa alle attività istituzionali.
L’associazione, pertanto, si propone di:
a. diffondere con i mezzi ritenuti più idonei (conferenze, pubblicazioni, manifestazioni divulgative, seminari di studio a carattere non oneroso, etc.), la conoscenza delle attività di studio e di ricerca relative alle malattie del fegato o di altre malattie che coinvolgano il fegato e le vie biliari, anche secondariamente, nonché la conoscenza delle possibilità di prevenzione, di diagnosi e di cura relative alle stesse;
b. promuovere lo scambio culturale sullo studio e la terapia delle malattie del fegato o di altre malattie che coinvolgano il fegato e le vie biliari, anche secondariamente;
c. promuovere, con i mezzi ritenuti più idonei, l’introduzione nella pratica clinica di tecniche e tecnologie più moderne nella diagnosi precoce, prevenzione e terapia delle malattie del fegato e delle vie biliari;
d. potenziare la struttura di ricerca e cura epatologica;
e. favorire attività culturali per l’educazione sanitaria della popolazione sull’incidenza, prevalenza e prevenzione di queste malattie e distribuire al pubblico materiale educativo sulle malattie del fegato o di altre malattie che coinvolgano il fegato e le vie biliari, anche secondariamente;
f. assistere pazienti e parenti degli stessi;
g. promuovere la raccolta di risorse economiche per il conseguimento dello scopo del fondo stesso;
h. offrire servizi di assistenza altamente qualificata e prestazioni sanitarie di alta qualità sulle malattie del fegato o altre malattie che coinvolgano il fegato e le vie biliari, anche secondariamente, a titolo gratuito o comunque ad un costo contenuto;
i. favorire le aggregazioni degli ammalati di fegato o di loro parenti che svolgano attività di volontariato presso l’associazione.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie per natura, in quanto integrative delle stesse.
L’associazione AMICI DEL FEGATO ONLUS per il raggiungimento dei suoi scopi intende:
a) Progettare e sviluppare indagini epidemiologiche, studi clinici aventi per oggetto la patologa epatobiliare e/o patologie correlate.
b) Sviluppare ed introdurre nuove applicazioni tecnologiche in campo bio-medico, diagnostico e farmaceutico.
c) Promuovere campagne informative e di prevenzione per patologie dell’apparato digerente e del fegato.
d) Promuovere convegni, congressi, meeting, incontri scientifici e culturali, corsi in epatologia, divulgare l’attività di ricerca scientifica di interesse sociale svolta.
e) Promuovere ed organizzare attività ed iniziative tendenti alla formazione in Epatologia a favore degli aderenti.
f) Erogare premi e borse di studio in favore di ricercatori capaci e meritevoli.
g) Promuovere ed organizzare studi e rapporti di collaborazione con enti ed organismi internazionali, nazionali, regionali e locali.
h) Aderire a tutti gli Organismi, Enti ed associazioni che perseguono, in tutto o in parte, finalità analoghe a quelle proprie dell’Associazione.
i) Sviluppare ed integrare applicazioni web-oriented in campo epatologico.
j) Dare informazioni a Enti pubblici e privati.
Articolo 3 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito da:
a) beni, immobili e mobili;
b) contributi;
c) donazioni e lasciti;
d) rimborsi;
e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
f) proventi di iniziative sociali o di iniziative a carattere scientifico, come previsto dalla legge;
g) ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare. Faranno parte delle risorse eventuali contributi di enti pubblici e privati.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell’organizzazione.
Il patrimonio associativo deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi perseguiti dall’associazione.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ vietato, ai sensi dell’art. 10 lett. d) D.Lgs. 460/97, distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
L’assemblea generale stabilisce annualmente, su proposta del consiglio di amministrazione, la quota di versamento minima da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione da parte di chi intende aderire all’associazione stessa, nonché la quota associativa annuale.
L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario ed al versamento della quota associativa annuale.
E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento iniziale minimo ed il versamento della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né successione a titolo universale.
Art. 4 – Soci
L’Associazione AMICI DEL FEGATO ONLUS è formata da soci fondatori, soci ordinari e soci onorari. Possono far parte dell’associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato.
In modo particolare si definiscono:
A) SOCI FONDATORI: le persone fisiche od Enti con un loro rappresentante che intendono svolgere un ruolo attivo nel perseguimento delle attività istituzionali dell’Associazione e che hanno aderito all’atto costitutivo dell’Associazione o hanno fatto domanda di ammissione nel termine di giorni 90 (novanta) dalla sottoscrizione dello stesso.
B) SOCI ORDINARI: le persone fisiche od Enti con un loro rappresentante, che intendono svolgere un ruolo attivo nel perseguimento delle attività istituzionali dell’Associazione.
I requisiti essenziali che il potenziale socio ordinario deve possedere all’atto della presentazione della domanda di adesione sono:
– riconoscersi nello statuto ed impegnarsi all’osservanza delle norme in esso contenute;
– assumere formalmente l’impegno del versamento delle quote sociali
C) SOCI ONORARI O BENEMERITI: le persone fisiche od Enti con un loro rappresentante che attraverso la loro attività e la loro rilevanza in campo sociale e politico vogliano condividere e sviluppare, anche temporaneamente, qualcuno degli scopi ideali e solidaristici dell’Associazione e le personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte per la loro attività culturale e scientifica in campo epatologico.
Art. 5 – Ammissione
L’ammissione dei soci ordinari e fondatori è deliberata, su domanda scritta del richiedente, presentata alla associazione anche via e-mail con avviso di ricevimento e controfirmata da almeno due soci, anche con lo stesso mezzo telematico, dal Consiglio direttivo, il quale dovrà rispondere sulla ammissione o sul rifiuto della stessa entro trenta giorni anche a mezzo e-mail, ove l’istanza sia avvenuta con detto mezzo. I soci ordinari e fondatori sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell’associazione. Ai soci che non avranno presentato entro la data del 30 Ottobre di ogni anno le proprie dimissioni per iscritto, indirizzate al Consiglio Direttivo, verrà automaticamente rinnovata l’iscrizione per l’anno successivo e saranno pertanto tenuti al versamento della quota annuale di associazione.
I Soci Onorari o Benemeriti vengono nominati per delibera del Consiglio Direttivo e ratifica dell’Assemblea.
Art. 6 – Rapporto associativo e recesso
Tutti i soci maggiori di età ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti eventualmente approvati e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:
a. per dimissioni che devono essere indirizzate per iscritto al Consiglio Direttivo anche via e-mail con avviso di ricevimento;
b. per mancato pagamento della quota annuale di associazione per due anni consecutivi;
c. per decesso di persona fisica od estinzione dell’Ente;
d. per decadenza, pronunciata con giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, per motivi di scorrettezza professionale o scientifica e per attività in contrasto ai fini perseguiti dall’Associazione, l’esclusione, in questo caso, avverrà con le modalità indicate nell’art. 24 del c.c..
Art. 7 – L’anno finanziario
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro i primi centoventi giorni dall’inizio dell’anno
Art. 8 – Gli organi
Organi dell’Associazione sono:
1) l’Assemblea dei soci;
2) il Consiglio direttivo o Consiglio di Amministrazione;
3) il Presidente;
4) il Vice Presidente;
5) il Segretario – Tesoriere;
6) il Collegio dei revisori;
7) il Comitato Scientifico.
Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai membri nominati compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate nei limiti della disponibilità di cassa dell’ associazione.
Art. 9 – L’assemblea
L’assemblea dei soci è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. Hanno diritto a partecipare all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione ed i soci onorari.
In prima convocazione le assemblee ordinaria e straordinaria sono valide se è presente la maggioranza dei soci, e si delibera validamente con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
a) elegge il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori
b) approva il bilancio preventivi e consuntivo
c) approva l’eventuale regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 10– Il Consiglio Direttivo
Esso è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri e il numero dei componenti dovrà sempre essere dispari. Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo un membro del comitato scientifico designato dal Presidente del Comitato Scientifico.
Nel caso di tre componenti gli stessi saranno necessariamente il presidente, vicepresidente e segretario-tesoriere.
Per il maggior numero di membri, sia il numero che i soggetti saranno comunque stabiliti e nominati dall’assemblea prima dello svolgimento delle elezioni per il successivo triennio. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni.
E’ prevista la partecipazione, in ogni consiglio direttivo, di almeno un socio fondatore.
Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci presenti.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione AMICI DEL FEGATO ONLUS” si riunisce in media due (2) volte all’anno ed è convocato da:
a) il Presidente,
b) da almeno due dei componenti, su richiesta motivata,
c) richiesta motivata e scritta di almeno il trenta per cento dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria suoi compiti sono:
a) predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
b) formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
c) elaborare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
d) stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci, ed all’interno delle singole categorie;
e) predisporre e presentare le linee programmatiche e gestionali dell’Associazione;
f) nominare il Presidente del Comitato Scientifico e, su indicazione dello stesso, i membri del Comitato Scientifico.
Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’associazione.
Le riunioni del Consiglio direttivo possono essere tenute anche in altra sede rispetto alla sede sociale del Fondo e anche in televideoconferenza secondi i criteri ammessi per le società di capitali e dicui al D.Lgs. 6/2003.
Art. 11 – Il Presidente
Egli dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Il Presidente può essere rieletto.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
In mancanza del Presidente, da qualunque causa essa dipenda, la rappresentanza legale e la firma su tutti gli atti e documenti spetterà al Vice Presidente.
Art. 12 – Il Segretario – Tesoriere
Il Segretario dovrà presenziare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e le assemblee e redigere e conservare i relativi verbali.
Il Tesoriere gestisce la cassa della associazione, provvede alla esazione delle quote associative, e gestisce a firma disgiunta con il Presidente i conti bancari e postali della associazione stessa, senza limiti di spesa ma con obbligo di rendiconto.
Art. 13 – Il Collegio dei revisori
Detto organo è composto da tre membri eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 14 – Il Comitato Scientifico
Il comitato scientifico è composto da un presidente nominato dal Consiglio Direttivo e da un numero variabile di membri, comunque non superiore a cinque, nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente del comitato stesso.
Possono essere membri del comitato scientifico persone fisiche anche non socie dell’associazione .
Compiti del comitato scientifico sono:
a) proporre indirizzi particolari di ricerca e di interventi formativi od educativi per la realizzazione degli scopi dell’associazione;
b) organizzare e controllare lo sviluppo dell’attività scientifica e culturale dell’associazione;
c) predisporre pareri non vincolanti su richiesta degli organi associativi.
Il comitato scientifico potrà proporre al consiglio di amministrazione la costituzione di gruppi di lavoro e/o studio per la realizzazione di specifici progetti di intervento dell’associazione; potranno essere nominati membri dei gruppi di lavoro e/o studio persone fisiche anche non socie e non facenti parte del comitato scientifico.
Il presidente ed i membri del comitato scientifico decadono dalla carica congiuntamente al termine del mandato del consiglio di amministrazione.
I membri dei gruppi di lavoro e/o studio decadono dalla carica con l’espletamento del loro incarico.
Art. 15 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata dei due terzi degli associati.
Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 o successive integrazioni e modifiche.
Art. 16 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia, e dal codice civile.